Legge Regionale 30 maggio 2025 , n. 7

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7

Art. 20
1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)(20)è apportata la seguente modifica:
a) l'articolo 18è sostituito dal seguente:
'Art. 18
(Cooperazione nell'esercizio delle funzioni regionali di polizia idraulica)
1. La Regione può stipulare convenzioni con gli enti locali e loro forme associative, nonché con gli enti gestori dei parchi regionali, con i consorzi di bonifica, con l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) e con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA), per il migliore esercizio delle funzioni di competenza della Regione di cui al presente Capo, riguardanti, in particolare, le attività di verifica delle occupazioni demaniali. Per le attività di cui al presente comma la Regione può corrispondere agli enti di cui al primo periodo, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, un equo riconoscimento economico per le spese sostenute.'.
NOTE:
20. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2016, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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