Legge Regionale 30 maggio 2025 , n. 7

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7

Art. 21
(Introduzione dell’articolo 33 ter nella l.r. 4/2016)
1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)(21)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 33 bis è inserito il seguente:
'Art. 33 ter
(Misure temporanee di salvaguardia in aree colpite da calamità naturali)
1. Nelle aree colpite da eventi calamitosi naturali individuate e perimetrate dai comuni secondo specifiche tecniche di indirizzo definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025), si applicano le seguenti misure temporanee di salvaguardia volte a limitare l'incremento del rischio.
2. Nelle aree di cui al comma 1 non è consentita l'approvazione di varianti urbanistiche volte a realizzare nuove edificazioni.
3. Nelle aree di cui al comma 1 la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a f), del d.p.r. 380/2001, ivi compresi gli interventi con titolo abilitativo già acquisito alla data dell'evento calamitoso e, se del caso, con lavori già avviati a tale data, nonché l'attuazione delle previsioni di trasformazione del piano di governo del territorio successive al verificarsi di tale evento devono essere valutate dal comune sulla base di uno studio di dettaglio di compatibilità dell'intervento, rispetto all'evento verificatosi, prodotto dal soggetto proponente, redatto e valutato ai sensi dei criteri attuativi di cui all'articolo 57 della l.r. 12/2005.
4. Le misure temporanee di salvaguardia di cui al presente articolo, decorrenti dalla data delle segnalazioni comunali relative alle individuazioni e perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 1, hanno efficacia fino all'adozione di una variante al piano di bacino o, se antecedente a tale adozione, fino alla pubblicazione della variante al piano di governo del territorio del comune interessato predisposta sulla base della rivalutazione della pericolosità delle aree a seguito della calamità naturale di cui al comma 1 e dell'efficacia degli eventuali interventi di mitigazione del rischio realizzati dopo l'evento calamitoso naturale. Tali misure, in ogni caso, perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dall'evento calamitoso di cui al comma 1.'.
NOTE:
21. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2016, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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