Legge Regionale 30 maggio 2025 , n. 7

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7

Art. 22
(Introduzione dell’articolo 7 bis nella l.r. 5/2025)
1. Alla legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 (Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia)(22)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 7è inserito il seguente:
'Art. 7 bis
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e valorizzare la tradizione musicale popolare e amatoriale e il repertorio bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia. A tal fine la Giunta regionale, ad esito della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta:
a) le iniziative realizzate fra quelle previste all'articolo 2, specificando modalità, distribuzione delle risorse, beneficiari e loro caratteristiche, grado di partecipazione e pubblicità delle iniziative;
b) il livello di implementazione dell'elenco telematico regionale dei complessi musicali amatoriali, la distribuzione territoriale e le caratteristiche dei soggetti iscritti, gli accessi registrati;
c) il grado di diffusione del riconoscimento 'Borgo custode del patrimonio musicale lombardo e dei lombardi' e i requisiti dimostrati dagli enti assegnatari;
d) le iniziative di informazione e di sensibilizzazione promosse nell'ambito della 'Settimana regionale della musica lombarda e dei lombardi';
e) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione delle azioni promosse dalla presente legge.

2. I soggetti pubblici e privati beneficiari delle risorse stanziate forniscono alla Regione dati e informazioni utili a verificare lo stato di attuazione e gli esiti conseguiti dalla presente legge.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.'.
NOTE:
22. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 2025, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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