Legge Regionale
30 maggio 2025
, n. 7
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025
(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7
Art. 24
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica dell’articolo 38, comma 8 quater, della l.r. 27/2015 come introdotto dall’articolo 15, comma 1, lettera j) della l.r. 20/2024. Modifica della lettera b) del comma 2 dell’articolo 61 della l.r. 10/2003, come introdotta dall’articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 22/2024)
1. Il comma 8 quater dell'articolo 38 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(24), come introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera j), della legge regionale 6 dicembre 2024, n. 20 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024), è sostituito dal seguente:
'8 quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 ter del d.l. n. 145/2023 convertito con modificazioni dalla legge 191/2023 e dai relativi decreti attuativi in relazione all'assegnazione del codice identificativo nazionale (CIN), le strutture disciplinate dalla presente legge e le locazioni turistiche devono adempiere alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis del presente articolo affinché ai sensi del comma 8 bis venga generato il CIR.'.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(25), come introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025-2027), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'in quanto capaci e meritevoli, ma privi di mezzi.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia