Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 5

Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-10;5

Art. 1
(Finalità e campo di applicazione)
1. La presente legge indica le misure di protezione delle vie respiratorie da utilizzare nelle lavorazioni che comportano esposizione a silicati fibrosi, così come definiti dal comma 2. La presente legge declina operativamente quanto previsto dal Capo III (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto) del Titolo IX (Sostanze pericolose) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Per lo scopo e le finalità della presente legge si applicano le definizioni previste all'articolo 2 del d.lgs. 81/2008 nello specifico dei ruoli e delle responsabilità in esso disposte.
2. Ai fini della presente legge il termine 'amianto' designa i silicati fibrosi, così come definiti dall'articolo 247 del d.lgs. 81/2008.
3. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari delle strutture interessate, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
4. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal Capo III del Titolo IX del d.lgs. 81/2008.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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