Legge Regionale
10 febbraio 2026
, n. 5
Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto
(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-10;5
Art. 2
(Criteri per l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI))
1. In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti all'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per le vie respiratorie, apparecchi di protezione delle vie respiratorie o respiratori, così come previsto dall'articolo 251, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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