Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 5

Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-10;5

Art. 2
(Criteri per l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI))
1. In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti all'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per le vie respiratorie, apparecchi di protezione delle vie respiratorie o respiratori, così come previsto dall'articolo 251, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008.
2. La scelta e la gestione dei DPI per le vie respiratorie vengono effettuate in base ai criteri riportati nel Capo II.
3. Regione Lombardia provvede all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI in relazione al progresso tecnologico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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