Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 5

Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-10;5

Art. 3
(Clausola di salvaguardia)
1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI per le vie respiratorie, diversi da quelli di cui all'articolo 1 , devono garantire un livello di sicurezza equivalente o superiore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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