Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 5

Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-10;5

Art. 4
(Funzioni delle ATS)
1. Ai sensi della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) e del Piano regionale amianto Lombardia (PRAL) le Agenzie di tutela della salute (ATS) svolgono tutte le attività di prevenzione, tutela e controllo in relazione alla salute dei lavoratori esposti all'amianto, nonché in relazione alla verifica dei programmi di protezione delle vie respiratorie, della formazione e dell'addestramento degli operatori impiegati nelle attività che comportano esposizione all'amianto. Il controllo riguarda anche i 'piani di lavoro', comunicati ai sensi dell'articolo 256, comma 5, del d.lgs. 81/2008, che per rischio specifico delle polveri o entità delle lavorazioni potrebbero avere un impatto rilevante sulla salute dei lavoratori e della collettività.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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