Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 5

Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-10;5

Art. 5
(Scelta dell'apparecchio di protezione respiratoria (APVR))
1. Quando il livello di polvere è superiore alla soglia di cui all'articolo 254 del d.lgs. 81/2008, considerando i livelli di concentrazione di fibre, il lavoratore deve essere dotato a seconda della valutazione dei rischi di almeno un dispositivo tra i seguenti:
a) polvere di primo livello:
1) una semimaschera filtrante FFP3 monouso, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 149:2009, il cui smaltimento deve essere debitamente indicato nella sezione annotazioni del 'Formulario di identificazione dei rifiuti' (FIR); o un respiratore filtrante con semimaschera o maschera a pieno facciale dotato di filtri P3, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 143:2021;
2) un respiratore a ventilazione motorizzata TM2P con semimaschera, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024;
3) un respiratore a ventilazione motorizzata TH3P con cappuccio o casco, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024;
4) un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12492:2024.
L'uso delle semimaschere filtranti monouso FFP3 è limitato agli interventi con esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'articolo 249, commi 2 e 4, del d.lgs. 81/2008 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ad una durata inferiore ai quindici minuti;
b) polvere di secondo livello:
1) un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024, per garantire una sovrapressione permanente all'interno della maschera e una portata minima di 160 l/min;
2) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile di classe 4, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14594:2018, che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;
3) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile con alimentazione di aria compressa a pressione positiva con maschera a pieno facciale, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14593-1:2018, che consenta, se necessario, di raggiungere una portata superiore a 300 l/min;
c) polvere di terzo livello:
1) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile di classe 4, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14594:2018, che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;
2) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile a pressione positiva, con maschera a pieno facciale, la cui definizione e identificazione è conforme alla norma UNI EN 14593-1:2018, per raggiungere una portata superiore a 300 l/min, se necessario;
3) indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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