Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 5

Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-10;5

Art. 6
(Collaudo, cura e manutenzione dei respiratori)
1. Prima di ogni utilizzo e in conformità con le istruzioni del produttore, vengono effettuati i seguenti controlli:
a) un controllo delle condizioni generali;
b) un controllo del corretto funzionamento degli apparecchi di protezione respiratoria (APVR);
c) un test di adattabilità (fit-test) da effettuarsi all'inizio dell'utilizzo del dispositivo e con periodicità almeno annuale, nonché in occasione di variazioni morfologiche dell'utilizzatore, per verificare che il facciale sia montato correttamente dall'operatore come previsto dalla norma UNI 11719:2025.
2. Dopo ogni utilizzo, i respiratori vengono decontaminati, anche nel caso di unità di lavoro destrutturate o mobili, con modalità, tecniche, locali e strutture separate predisposti appositamente al fine di contenere il diffondersi delle polveri e del materiale nocivo ed impedire il contatto permettendo la vestizione in abiti civili in totale sicurezza.
3. Gli APVR sono controllati sotto la responsabilità del datore di lavoro e in conformità con le istruzioni del produttore.
4. Viene inoltre effettuato un controllo delle condizioni generali, del corretto funzionamento e del mantenimento della conformità dell'APVR, in conformità con le istruzioni del produttore:
a) dopo qualsiasi intervento sull'apparecchiatura o qualsiasi evento che possa alterarne l'efficacia;
b) e almeno ogni dodici mesi.
5. Le date e la frequenza di sostituzione dei filtri APVR sono iscritte nel registro del programma di protezione delle vie respiratorie, come indicato nella norma UNI 11719:2025.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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