Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 7

Politiche regionali in materia di artigianato

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7

Art. 8
(Limiti dimensionali)
1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) l'impresa che non lavora in serie può avere un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata, può avere un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura può avere un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) l'impresa di trasporto può avere un massimo di otto dipendenti;
e) le imprese di costruzioni edili possono avere un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:
a) non sono computati:
1) per un periodo di due anni gli apprendisti mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana per i quali, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo le procedure di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
2) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
b) sono computati:
1) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
2) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
3) i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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