Legge Regionale 3 giugno 2026 , n. 11

Disposizioni in materia di insediamento di centri dati

(BURL n. 23, suppl. del 05 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-03;11

Art. 2
(Priorità insediative ed energetico-ambientali)
1. Per la realizzazione o l'ampliamento dei centri dati di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono individuate le seguenti priorità insediative ed energetico-ambientali:
a) insediamento nelle aree individuate dai comuni come ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), o dell'articolo 8 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nelle aree dismesse, ivi comprese aree di cave e miniere dismesse o non più attive, contaminate, ivi compresi i siti orfani, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, come individuate dai comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e bis) e dell'articolo 40 bis, della l.r. 12/2005, nonché nelle aree potenzialmente contaminate individuate ai sensi della normativa vigente, tenuto, altresì, conto della prossimità e della compatibilità con le infrastrutture elettriche, anche al fine di ridurre l'impatto territoriale delle nuove opere di connessione;
b) uso di energia da fonti a impatto carbonico neutrale, nel rispetto della normativa vigente, in relazione alle caratteristiche dell'area destinata all'insediamento del centro dati e a seconda della fattispecie tecnologica dell'impianto di produzione di energia utilizzato, mediante l'impiego, al massimo tecnicamente possibile, delle superfici effettivamente disponibili nell'area medesima;
c) riutilizzo dell'energia termica da raffreddamento delle infrastrutture digitali in processi di teleriscaldamento, in altri usi che impiegano i cascami termici, a favore di comunità energetiche rinnovabili, di utenze pubbliche o collettive;
d) adozione di soluzioni tecnologiche per il raffreddamento dei centri dati che escludono prelievi da pubblico acquedotto, da acque superficiali o da acque sotterranee destinate ad uso potabile e da acque superficiali ad uso irriguo, e prelievi da fiumi e laghi tutelati dalla normativa europea e nazionale, e che privilegiano tecnologie ad elevata efficienza idrica, il riciclo delle acque grigie interne, l'utilizzo di risorse idriche non qualificate e che prevedono la restituzione delle acque utilizzate a sistemi irrigui o ambientali compatibili.
2. Le priorità energetico-ambientali di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono specificate sulla base di criteri, parametri e soglie definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto del sistema europeo di classificazione e degli indicatori chiave di prestazione energetici e di sostenibilità previsti dall'allegato II, punto 1, del regolamento europeo n. 2024/1364, anche in relazione all'apporto e al consumo di acqua.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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