Legge Regionale 3 giugno 2026 , n. 11

Disposizioni in materia di insediamento di centri dati

(BURL n. 23, suppl. del 05 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-03;11

Art. 3
(Misure premiali in caso di applicazione delle priorità insediative ed energetico-ambientali)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono specificate, per i casi di insediamento dei centri dati secondo una o più delle priorità di cui all'articolo 2, comma 1, le seguenti misure premiali, anche cumulabili tra loro, e le relative modalità applicative:
a) riduzione dei termini del procedimento di valutazione di compatibilità di cui al comma 7 dell'articolo 5;
b) adozione di protocolli di semplificazione;
c) priorità nell'assegnazione di risorse finanziarie regionali previste in bandi e avvisi per l'innovazione digitale, la transizione industriale e il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e di connettività in fibra ottica, nonché per interventi di rigenerazione urbana e territoriale;
d) riduzione del contributo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), limitatamente alla relativa componente riferita all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, entro un minimo del 10 per cento e fino a un massimo del 30 per cento, determinata dai comuni;
e) riduzione della superficie destinata a parcheggi pertinenziali, come definita nel Piano di governo del territorio (PGT), nella misura del 50 per cento; tale percentuale è incrementabile, fino ad un massimo del 75 per cento, con deliberazione del consiglio comunale o in sede di variante al PGT.
2. Le misure di cui al comma 1 sono definite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, urbanistica ed edilizia, nonché dei principi di concorrenza, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.
3. Al fine di promuovere l'insediamento dei centri dati, nel rispetto delle priorità di cui al comma 1, i comuni possono prevedere, nell'ambito della disciplina urbanistica, misure premiali ulteriori rispetto a quelle previste al medesimo comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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