Legge Regionale
3 giugno 2026
, n. 11
Disposizioni in materia di insediamento di centri dati
(BURL n. 23, suppl. del 05 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-03;11
Art. 4
(Misure per l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori. Modifica all'articolo 8 della l.r. 24/2006)
1. Qualora, per l'insediamento o per la modifica sostanziale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) riguardante i centri dati, sia necessario il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per impianti o attività ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 4 ter, del medesimo decreto legislativo, la Regione è l'autorità competente, nel rispetto anche dei principi di precauzione, prevenzione e tutela ambientale, al rilascio di tale autorizzazione nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico) convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.
2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(1), è apportata la seguente modifica:
a) alla fine del primo periodo del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: ', nonché delle autorizzazioni di competenza regionale per impianti o attività ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006, riguardanti i centri dati di cui alla legge regionale recante (Disposizioni in materia di insediamento di centri dati).' .
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA).
4. Presso la direzione regionale competente, individuata con deliberazione della Giunta regionale, è istituito lo 'Sportello regionale per i centri dati' cui spetta la gestione del procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 21/2026 convertito dalla legge 49/2026, nei casi in cui l'autorità competente per l'AIA sia la Regione ai sensi del comma 1.
5. Ai fini dell'istruttoria dei procedimenti di cui al presente articolo, i progetti di realizzazione o ampliamento dei centri dati sono corredati da una relazione energetica che:
a) individua le soluzioni adottate per massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili in sito;
c) indica le motivazioni tecnico-economiche che giustificano il mancato o parziale utilizzo delle soluzioni di cui alla lettera a);
6. La relazione di cui al comma 5è redatta secondo criteri, parametri e contenuti definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2, e costituisce elemento rilevante ai fini dell'istruttoria e della definizione delle eventuali misure compensative.
7. ARPA e le ATS concorrono, per quanto di rispettiva competenza, anche in termini di obiettivi di performance, all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.
8. Per accelerare, uniformare e agevolare lo svolgimento dei procedimenti di Autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) e dei procedimenti di AIA riguardanti i centri dati di cui alla presente legge, è istituita una task force, composta da rappresentanti tecnici della Regione, di ARPA, delle ATS, di ERSAF, delle province e della Città metropolitana di Milano e di ANCI Lombardia, al fine di proporre linee di indirizzo tecnico-amministrativo per la relativa approvazione con deliberazione della Giunta regionale.
9. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge assicura il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità degli atti e partecipazione, in conformità alla disciplina statale vigente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 in materia di valutazioni ambientali e di AIA.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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