Legge Regionale
3 giugno 2026
, n. 11
Disposizioni in materia di insediamento di centri dati
(BURL n. 23, suppl. del 05 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-03;11
Art. 5
(Profili urbanistici)
1. Ai fini della presente legge, il centro dati con potenza richiesta di connessione di oltre 5 MW si qualifica con destinazione d'uso urbanistica produttiva. Fatto salvo quanto previsto al primo periodo, il centro dati con potenza richiesta di connessione fino a 5 MW è compatibile con le destinazioni d'uso urbanistiche produttiva, terziaria e direzionale. Ferma restando la destinazione produttiva, anche ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 2, l'insediamento del centro dati è consentito anche in aree con destinazione a servizi tecnologici, se in forma complementare o accessoria alla destinazione principale, qualora il centro dati risulti integrato con centrali o impianti di teleriscaldamento ai fini del recupero e della valorizzazione dell'energia termica prodotta dai sistemi di raffreddamento del medesimo centro dati.
2. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione, comprensivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo di cui all'articolo 19, comma 1, del d.p.r. 380/2001, nonché per la definizione delle dotazioni territoriali, i centri dati sono ricompresi tra gli insediamenti di carattere produttivo.
3. In caso di interventi realizzati su aree dismesse, le eventuali misure compensative, ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla normativa statale, possono essere rimodulate in riduzione sulla base di una valutazione economico-finanziaria che tenga conto dei costi, a carico dell'operatore, per la bonifica o per la messa in sicurezza delle aree.
4. In caso di insediamento del centro dati in aree diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che consumano suolo agricolo nello stato di fatto, si applica un incremento del contributo di costruzione dovuto pari al 100 per cento e pari al 200 per cento nei casi in cui l'area di insediamento del centro dati ricada nel perimetro di aree di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) da destinare a misure compensative ecologiche, ambientali, energetiche e di riqualificazione urbana e territoriale. Tali misure possono essere realizzate anche dall'operatore interessato, previo accordo con il comune, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente rese nell'esito delle valutazioni ambientali, ove applicabili.
5. Il piano attuativo presentato o l'istanza di titolo abilitativo per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati assistito da gruppi elettrogeni di emergenza indica, anche ai fini del coordinamento con le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e con quelle di VIA di cui al d.lgs. 152/2006, il relativo parametro di potenza termica nominale, espressa in MW, con valenza indicativa. Detto parametro è assunto quale valore di riferimento iniziale ai fini della pianificazione attuativa, ferma restando la definizione puntuale, in sede di titolo abilitativo, all'esito del procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 8 del decreto-legge 21/2026 convertito dalla legge 49/2026.
6. Il piano attuativo presentato o l'istanza di titolo abilitativo per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati indica anche il parametro della potenza richiesta di connessione.
7. In riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, gli interventi per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati, con parametro della potenza richiesta di connessione superiore a 10 MW, si qualificano di rilevanza sovracomunale e sono assoggettati a valutazione di compatibilità mediante apposita conferenza consultiva di concertazione per la verifica delle esternalità e degli impatti sulle componenti territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali, ai fini della sottoscrizione di specifico accordo territoriale di pianificazione sovracomunale per l'adozione di forme di coordinamento e di misure perequative e compensative, ecologiche, ambientali, energetiche e di riqualificazione urbana e territoriale. Ulteriori misure compensative consistenti in interventi di integrazione e sviluppo socio-economico delle comunità locali possono essere adottate, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla dimensione dell'intervento e agli impatti ambientali e territoriali previsti. A seguito dell'istanza del comune interessato, la Città metropolitana di Milano o la provincia territorialmente interessata convoca la conferenza consultiva di concertazione con i comuni coinvolti dalle esternalità. La conferenza consultiva di concertazione è convocata dalla Regione nel caso di interventi con parametro della potenza richiesta di connessione superiore a 50 MW o di interventi localizzati in ambiti territoriali interprovinciali o, comunque, nei casi in cui il procedimento autorizzatorio unico sia di competenza regionale sulla base dell'articolo 4, comma 1, e in forza delle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21/2026 convertito dalla legge 49/2026. Nella conferenza consultiva di concertazione il rappresentante legale di ciascuna amministrazione partecipante può essere affiancato dalle proprie strutture tecniche per garantire il necessario supporto conoscitivo e valutativo. Alla conferenza può essere invitato anche il proponente del piano attuativo o dell'istanza.
8. Per gli interventi qualificati di rilevanza sovracomunale ai sensi del comma 7, la valutazione di compatibilità tiene conto di eventuali modalità di attuazione per fasi funzionali, ai fini della verifica dell'effettiva disponibilità delle infrastrutture energetiche e idriche, nonché della definizione delle misure perequative e compensative previste nell'ambito della procedura per la sottoscrizione dell'accordo territoriale di pianificazione sovracomunale.
9. I criteri per lo svolgimento della valutazione di compatibilità nell'ambito della conferenza consultiva di concertazione di cui al comma 7 sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10, distinguendo tra i casi di nuovi insediamenti e quelli di ampliamento che comportano una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l bis), del d.lgs. 152/2006.
10. Le modalità di svolgimento della procedura per la sottoscrizione dell'accordo territoriale di pianificazione sovracomunale di cui al comma 7, senza aggravio dei tempi del procedimento amministrativo principale, e il ruolo del rappresentante regionale nel contesto di tale procedura sono specificati con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono definiti i criteri per la determinazione delle misure perequative e compensative delle esternalità territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali, che possono costituire il quadro di riferimento strategico per le valutazioni ambientali eventualmente applicabili ai sensi del d.lgs. 152/2006, avendo a riferimento, altresì, le priorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da b) a d).
11. I criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9 possono essere utilizzati dai comuni, quali linee guida ai fini delle valutazioni di competenza in caso di insediamento dei centri dati con parametro richiesto di connessione fino a 10 MW.
12. Le soglie di potenza di connessione richiesta, come stabilite al comma 7, sono decrementate dalla potenza nominale complessiva di energia fotovoltaica installata in copertura o a terra all'interno dell'area oggetto dell'intervento, laddove rientrante tra le aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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