Legge Regionale
3 giugno 2026
, n. 11
Disposizioni in materia di insediamento di centri dati
(BURL n. 23, suppl. del 05 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-03;11
Art. 6
(Misure per l'accelerazione dell'individuazione delle aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate)
1. Anche al fine di promuovere gli insediamenti dei centri dati nelle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i comuni, entro e non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano o aggiornano l'individuazione, ai sensi degli articoli 3 e 10, comma 1, lettera e bis), della l.r. 12/2005, delle aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate presenti sul territorio comunale, nonché le aree interessate dall'insediamento di centri dati esistenti, di nuova realizzazione o oggetto di ampliamento.
2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, è effettuata con deliberazione del consiglio comunale, che acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'avviso di avvenuta individuazione, previo invio delle informazioni geolocalizzate in forma digitale alla Regione e alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata. A tal fine, la Giunta regionale mette a disposizione dei comuni strumenti tecnici di supporto, banche dati e modelli standardizzati di analisi territoriale.
3. Ciascun comune provvede ad aggiornare annualmente, esclusivamente qualora siano intervenute variazioni sostanziali rispetto all'ultimo rilevamento, la ricognizione di cui al comma 2 con deliberazione del consiglio comunale, che acquista efficacia con la pubblicazione nel BURL del relativo avviso, previo invio delle informazioni in forma digitale alla Regione e alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata.
4. L'adempimento di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 costituisce criterio di premialità per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio' e ad altre leggi regionali).
5. La mancata individuazione o il mancato aggiornamento, da parte dei comuni, delle aree di cui al comma 1 non costituisce causa ostativa alla presentazione delle istanze per la realizzazione o l'ampliamento dei centri dati.
6. La Regione, le province e la Città metropolitana di Milano pubblicano le informazioni raccolte mediante geoportale sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dal ricevimento delle informazioni geolocalizzate. Il rispetto del termine di cui al primo periodo costituisce specifico obiettivo di performance per la Regione. Il mancato rispetto dello stesso termine, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, costituisce motivo di esclusione, per la Città metropolitana di Milano o per la provincia interessata, dall'assegnazione di risorse regionali in materia di governo del territorio, fino al relativo adempimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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