Legge Regionale 3 giugno 2026 , n. 11

Disposizioni in materia di insediamento di centri dati

(BURL n. 23, suppl. del 05 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-03;11

Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. La disciplina dei procedimenti di cui all'articolo 4 si applica alle istanze per la realizzazione o l'ampliamento dei centri dati, di cui all'articolo 1, comma 2, presentate dalla data di pubblicazione nel BURL delle linee di indirizzo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 4, comma 8. I procedimenti relativi alle AIA di cui alla presente legge, pendenti alla data di cui al primo periodo, sono conclusi dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia territorialmente interessata.
2. La disciplina della procedura per la sottoscrizione dell'accordo territoriale di pianificazione sovracomunale di cui all'articolo 5, comma 7, si applica alle istanze di piano attuativo o di titolo abilitativo per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati presentate dalla data di pubblicazione nel BURL delle modalità di svolgimento della suddetta procedura e dei relativi criteri per la determinazione delle misure perequative e compensative di cui all'articolo 5, comma 10.
3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 4, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 8, e di cui all'articolo 5, commi 9 e 10, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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