Legge Regionale 3 giugno 2026 , n. 11

Disposizioni in materia di insediamento di centri dati

(BURL n. 23, suppl. del 05 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-03;11

Art. 10
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati raggiunti nel regolare lo sviluppo dei centri dati in Lombardia, con riferimento agli effetti sul sistema territoriale, ambientale ed economico. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi del contributo della cabina di regia di cui all'articolo 8, presenta al Consiglio regionale, a distanza di un anno dall'approvazione della presente legge e successivamente a cadenza biennale, una relazione che documenta:
a) gli esiti delle collaborazioni istituzionali attivate;
b) le risultanze della ricognizione delle aree prioritarie di insediamento e della mappatura dei centri dati esistenti, autorizzati o in fase di realizzazione, con riferimento alle principali caratteristiche generali disponibili;
c) gli effetti degli insediamenti in termini di rigenerazione territoriale e consumo di suolo, nonché le principali tipologie di misure compensative attuate;
d) le principali ricadute energetiche e ambientali, sulla base delle informazioni disponibili presso le amministrazioni competenti e degli esiti delle valutazioni ambientali;
e) gli elementi conoscitivi relativi all'integrazione con il sistema energetico territoriale, ove disponibili;
f) l'attività dei comuni e le eventuali criticità emerse nella ricognizione delle aree dismesse e inquinate;
g) le criticità emerse nell'attuazione della legge e le soluzioni individuate per farvi fronte.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare ulteriori ambiti di approfondimento rispetto a quanto previsto al comma 1 .
3. I soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione della presente legge rendono disponibili alla Regione i dati e le informazioni già detenuti nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati.
5. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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