Legge Regionale
3 giugno 2026
, n. 11
Disposizioni in materia di insediamento di centri dati
(BURL n. 23, suppl. del 05 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-03;11
Art. 10
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati raggiunti nel regolare lo sviluppo dei centri dati in Lombardia, con riferimento agli effetti sul sistema territoriale, ambientale ed economico. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi del contributo della cabina di regia di cui all'articolo 8, presenta al Consiglio regionale, a distanza di un anno dall'approvazione della presente legge e successivamente a cadenza biennale, una relazione che documenta:
b) le risultanze della ricognizione delle aree prioritarie di insediamento e della mappatura dei centri dati esistenti, autorizzati o in fase di realizzazione, con riferimento alle principali caratteristiche generali disponibili;
c) gli effetti degli insediamenti in termini di rigenerazione territoriale e consumo di suolo, nonché le principali tipologie di misure compensative attuate;
d) le principali ricadute energetiche e ambientali, sulla base delle informazioni disponibili presso le amministrazioni competenti e degli esiti delle valutazioni ambientali;
e) gli elementi conoscitivi relativi all'integrazione con il sistema energetico territoriale, ove disponibili;
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare ulteriori ambiti di approfondimento rispetto a quanto previsto al comma 1 .
3. I soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione della presente legge rendono disponibili alla Regione i dati e le informazioni già detenuti nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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