Legge Regionale 11 giugno 2026 , n. 13

Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura

(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13

Art. 4
(Destinatari)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano, indipendentemente dalla tipologia di compromissione funzionale, dal livello di intensità del bisogno di sostegno, dal reddito e dal patrimonio posseduti, alle persone con disabilità residenti nel territorio regionale che:
a) sono in possesso di una certificazione di invalidità civile non inferiore al 46 per cento, rilasciata ai sensi della normativa vigente, o di una certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
b) hanno compiuto quattordici anni d'età o frequentano la scuola secondaria di primo grado.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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