Legge Regionale 11 giugno 2026 , n. 13

Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura

(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13

Art. 5
(Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato)
1. La persona con disabilitàè titolare del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e, a tal fine, partecipa attivamente alla definizione dello stesso, determinandone i contenuti sulla base dei propri bisogni, interessi, richieste, desideri e preferenze. Qualora la persona con disabilità si trovi in condizioni di incapacità legale o naturale, si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento civile, assicurando, per quanto possibile, la partecipazione della stessa alla elaborazione del progetto.
2. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato riguarda l'intero arco della vita della persona con disabilità, è sottoposto a periodico aggiornamento e può essere modificato in qualunque momento su richiesta della persona interessata, del suo rappresentante legale o di altro soggetto che ne abbia titolo.
3. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, tiene conto delle specifiche esigenze della persona con disabilità, anche prevedendo interventi modificativi del contesto, nei seguenti ambiti:
a) istruzione, lavoro e occupazione;
b) casa e abitazione;
c) vita sociale, culturale e affettiva;
d) mobilità e trasporti.
4. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è predisposto, entro novanta giorni dalla richiesta dell'interessato, dal comune di residenza della persona con disabilità, d'intesa con l'azienda socio sanitaria territoriale (ASST) competente, con l'intervento del centro per la vita indipendente di cui all'articolo 9 e il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario regionale, dei soggetti pubblici o privati interessati, delle istituzioni scolastiche e degli enti preposti a favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, al fine di una progettazione integrata degli interventi.
5. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è sottoscritto, ai sensi delle norme vigenti, dalla persona con disabilità o da chi eventualmente la rappresenta ed è comunicato dal comune agli altri soggetti di cui alcomma 4 .
6. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato prevede altresì l'individuazione delle risorse necessarie per attuare gli interventi attesi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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