Legge Regionale 11 giugno 2026 , n. 13

Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura

(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13

Art. 8
(Assistente personale)
1. Nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sono individuati eventuali bisogni e necessità della persona con disabilità che richiedono il supporto di un assistente personale.
2. La persona con disabilità sceglie se avvalersi dell'assistente personale e regola i propri rapporti contrattuali con quest'ultimo secondo le disposizioni previste dall'ordinamento civile.
3. La Regione prevede forme di rimborso delle spese sostenute dalla persona con disabilità al fine di avvalersi dell'assistente personale. A tal fine, la Giunta regionale definisce le modalità di assegnazione e di erogazione dei rimborsi in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), nonché i requisiti e le competenze dell'assistente personale necessari per l'erogazione dei rimborsi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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