Legge Regionale 11 giugno 2026 , n. 13

Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura

(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13

Art. 9
(Centri per la vita indipendente)
1. I centri per la vita indipendente, in raccordo con il distretto e la rete distrettuale, sono servizi dei comuni inseriti funzionalmente negli ambiti territoriali dei piani di zona e rientrano nella programmazione zonale. Il territorio di riferimento per ogni centro coincide, di norma, con il territorio dell'ambito sociale responsabile della programmazione locale dei piani di zona anche in considerazione delle specifiche esigenze territoriali.
2. Le modalità di funzionamento e gestione dei centri, che si avvalgono degli strumenti di co-progettazione e di co-programmazione previsti all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono definiti dalla Giunta regionale, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.
3. I centri per la vita indipendente svolgono altresì attività di tipo informativo e di promozione culturale sulle tematiche inerenti alla condizione di disabilità, nonché di affiancamento alla persona con disabilità nell'implementazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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