Legge Regionale
11 giugno 2026
, n. 13
Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura
(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13
Art. 12
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione del presente capo e valuta i risultati conseguiti progressivamente per l'inclusione e la partecipazione nella società delle persone con disabilità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali iniziative sono state adottate nel periodo considerato per raggiungere un maggiore orientamento delle politiche regionali all'inclusione e una maggiore tutela dei diritti delle persone con disabilità;
b) quale è la diffusione sul territorio regionale dei centri per la vita indipendente e quali le loro principali caratteristiche organizzative;
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente capo. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
3. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione del presente capo forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti previsti dal comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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