Legge Regionale 11 giugno 2026 , n. 13

Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura

(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13

Art. 13
(Finalità e soggetti attuatori)
1. La Regione valorizza e sostiene il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela delle persone fragili e delle loro famiglie, in conformità ai principi della l.r. 3/2008.
2. Nel rispetto delle specifiche competenze, collaborano e concorrono all'attuazione degli interventi previsti dal presente capo, tra gli altri:
a) gli enti locali;
b) le agenzie di tutela della salute (ATS) e le ASST;
c) gli enti del Terzo settore, in particolare quelli aventi come finalità statutarie l'educazione o la formazione professionale o l'assistenza alle persone non autosufficienti;
d) le organizzazioni sindacali e i loro enti di patronato;
e) i soggetti accreditati di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) e all'articolo 13 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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