Legge Regionale 11 giugno 2026 , n. 13

Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura

(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13

Art. 17
(Compiti della Regione)
1. La Regione, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 13, comma 2, per perseguire le finalità del presente capo:
a) promuove sul territorio percorsi formativi in coerenza con il sistema regionale di formazione professionale;
b) promuove, nell'ambito delle prestazioni di assistenza domiciliare, azioni di contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare per favorire l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro e valorizzare la qualità delle prestazioni rese alle persone assistite;
c) favorisce l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare e la relativa connessione in rete con il servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo e con l'offerta di servizi sociali dei comuni, per assicurare alle persone che necessitano di assistenza e alle loro famiglie la scelta del servizio più appropriato;
d) programma annualmente forme di sostegno economico a favore delle persone assistite o delle loro famiglie che usufruiscono delle prestazioni di un assistente familiare, previa valutazione della situazione economica di coloro che accedono alle prestazioni sociali agevolate, anche attraverso modalità che tengono conto dei carichi assistenziali;
e) promuove le linee guida per l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare e dei registri territoriali degli assistenti familiari d'intesa con i piani di zona degli enti locali;
f) promuove, attraverso le ATS e le ASST e in collaborazione con i medici di cure primarie, campagne di comunicazione sociale volte alla valorizzazione del lavoro di cura svolto dall'assistente familiare.
2. La Giunta regionale adotta il piano delle azioni, restituendo alla competente commissione consiliare opportuna informativa entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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