Legge Regionale
11 giugno 2026
, n. 13
Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura
(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13
Art. 18
(Sportelli per l'assistenza familiare)
1. I comuni o gli ambiti territoriali, anche avvalendosi degli organismi del Terzo settore, delle organizzazioni sindacali e dei loro enti di patronato, attraverso gli strumenti della programmazione sociale di cui alla l.r. 3/2008 e in conformità alle linee guida regionali, possono istituire gli sportelli per l'assistenza familiare.
2. Rientrano tra le attività dello sportello di cui al comma 1:
a) l'ascolto e la valutazione del bisogno reale, l'orientamento e l'informazione in tema di assistenza familiare e della rete dei servizi assistenziali, anche rispetto alle esigenze formative dei familiari;
b) la tenuta e la gestione dei registri territoriali degli assistenti familiari di cui all'articolo 19;
c) l'assistenza nella ricerca e nella selezione di un assistente familiare tra quelli iscritti al registro con competenze ed esperienze adeguate ai bisogni di assistenza;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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