Legge Regionale 11 giugno 2026 , n. 13

Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura

(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13

Art. 19
(Registri territoriali degli assistenti familiari)
1. In conformità alle linee guida regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), sono istituiti i registri territoriali degli assistenti familiari, gestiti dagli sportelli dei comuni o degli ambiti territoriali.
2. Nei registri territoriali sono contenute le informazioni relative alle competenze acquisite dai soggetti iscritti, ai percorsi di formazione e alle disponibilità orarie.
3. Possono iscriversi ai registri territoriali le persone maggiorenni, in assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti, e in possesso alternativamente di:
a) titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario riconosciuti nell'Unione europea;
b) attestati di competenza di cui all'articolo 20;
c) esperienze specifiche di assistenza familiare di almeno dodici mesi, certificate da regolare contratto di lavoro.
4. Le persone non appartenenti all'Unione europea, che intendono iscriversi ai registri territoriali, devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei requisiti di cui al comma 3, lettere b) e c).
5. Gli assistenti familiari che si iscrivono nei registri territoriali devono altresì avere conoscenza di economia domestica e della lingua italiana.
6. È possibile l'iscrizione contemporanea a più registri territoriali.
7. I registri territoriali sono pubblici e consultabili sui siti internet istituzionali dei comuni, delle ATS e delle ASST e della Regione.
8. L'iscrizione ai registri territoriali non costituisce requisito per lo svolgimento dell'attività di assistente familiare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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