Legge Regionale
11 giugno 2026
, n. 13
Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura
(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13
Art. 20
(Formazione dell'assistente familiare)
1. La Regione promuove, anche nell'ambito dei programmi regionali di inserimento lavorativo, percorsi formativi per assistenti familiari, sulla base degli specifici standard professionali e formativi, adottati nel rispetto del sistema di formazione professionale di cui alla l.r. 19/2007.
2. I partecipanti alle iniziative formative devono aver compiuto i diciotto anni di età, essere residenti in Lombardia e, qualora stranieri, possedere un regolare permesso di soggiorno e una conoscenza di base della lingua italiana.
3. Il rilascio dell'attestato di competenza di cui alla l.r. 19/2007, necessario per l'iscrizione nei registri territoriali degli assistenti familiari, è conseguente al superamento di un esame teorico-pratico al termine del percorso di formazione. L'ente di formazione accreditato valuta l'esperienza di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del presente Testo unico, ai fini del riconoscimento di crediti formativi, secondo le indicazioni regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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