Legge Regionale 11 giugno 2026 , n. 13

Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura

(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13

Art. 21
(Interventi di sostegno economico)
1. La Regione sostiene le persone e le famiglie fragili che si avvalgono di assistenti familiari attraverso la concessione di contributi.
2. Il contributo è concesso nei limiti delle previsioni di accesso alle prestazioni sociali agevolate ed è spendibile da parte della famiglia nell'ambito della rete degli assistenti familiari, iscritti al registro di cui all'articolo 19 e con contratto di lavoro conforme alla normativa vigente.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e l'eventuale cumulabilità con altre agevolazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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