Legge Regionale
11 giugno 2026
, n. 13
Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura
(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13
Art. 24
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, al fine di realizzare quanto previsto dall'articolo 23, favorisce:
a) il coinvolgimento e la collaborazione tra le ATS, gli enti pubblici e del privato sociale al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all'articolo 23;
b) l'utilizzo di strumenti di comunicazione per facilitare la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 23 alla vita sociale, culturale e politica della comunità, nonché l'accesso e la fruizione dell'informazione;
c) gli interventi e gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità;
d) la piena realizzazione del percorso scolastico e formativo nonché il perseguimento delle successive scelte di istruzione, promuovendo l'insegnamento della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze degli enti locali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. 19/2007;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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