Legge Regionale 11 giugno 2026 , n. 13

Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura

(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13

Art. 25
(Interventi e azioni regionali)
1. La Regione, per realizzare l'inserimento e l'integrazione dei soggetti di cui all'articolo 23, favorisce:
a) l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli enti del sistema regionale;
b) la diffusione dell'insegnamento e dell'uso della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, mediante la promozione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche per lo sviluppo di attività di sostegno, di servizi specialistici e di ausili tecnologi innovativi, volti a rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferme restando le competenze degli enti locali di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d);
c) la diffusione della LIS e della LIS tattile e delle altre tecniche anche informatiche, in collaborazione con le istituzioni universitarie e gli enti culturali, nel rispetto della loro autonomia;
d) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, di concerto e con la collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
e) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, sia di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile.
2. La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori pubblici e privati, promuove l'abbattimento delle barriere alla comunicazione nelle attività sociali, culturali e politiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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