Legge Regionale 11 giugno 2026 , n. 13

Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura

(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13

Art. 27
(Principi e finalità)
1. La Regione tutela la famiglia in conformità allo Statuto d'autonomia della Lombardia, con adeguate politiche sociali ed economiche e attua il principio di sussidiarietà, favorendo l'iniziativa di singoli e associati, famiglie e altre formazioni sociali.
2. La Regione, in attuazione dei principi statutari, al fine di sviluppare una rete integrata di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, favorisce e sostiene politiche e azioni integrate per la realizzazione di welfare di comunità, valorizzando l'apporto dei singoli cittadini e del Terzo settore.
3. Nell'ambito delle politiche di welfare, la Regione promuove la solidarietà familiare e l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi; ne riconosce il valore sociale ed economico, nonché i rilevanti vantaggi per la collettività e ne promuove la tutela ai fini della conciliazione con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa.
4. Nel rispetto delle specifiche competenze, collaborano e concorrono all'attuazione degli interventi previsti dal presente capo:
a) la Regione;
b) le ATS;
c) le ASST e le relative articolazioni territoriali, quali i distretti, le centrali operative territoriali
(COT) e le case di comunità, nonché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che operano all'interno delle stesse;
d) i comuni e gli ambiti territoriali;
e) gli enti del Terzo settore;
f) le istituzioni scolastiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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