Legge Regionale 11 giugno 2026 , n. 13

Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura

(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13

Art. 30
(Interventi a favore del caregiver familiare)
1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili:
a) prevede, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare, anche con il coinvolgimento delle ATS, delle ASST e dei comuni;
b) promuove la cura e l'assistenza delle persone assistite a domicilio dai caregiver familiari attraverso forme di sostegno economico per l'adattamento domestico, per la fornitura di ausili e presidi adeguati e idonei alla prevenzione del rischio da sovraccarico biomeccanico e per l'eliminazione di barriere architettoniche;
c) favorisce la definizione di accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedono premi agevolati e costi calmierati per le polizze stipulate dai caregiver familiari;
d) promuove iniziative e misure per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura, con particolare riferimento ai caregiver familiari;
e) promuove anche attraverso forme di collaborazione con i comuni e per il tramite delle ATS e delle ASST:
1) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento del caregiver familiare nell'accesso alla rete dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari in relazione ai propri bisogni e compiti di cura;
2) percorsi di supporto psicologico finalizzati al conseguimento e al mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, anche con momenti di supporto familiare e l'utilizzo della telemedicina in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 33/2009; è altresì riconosciuto al caregiver familiare il diritto di avvalersi, a propria scelta, di professionisti qualificati o enti accreditati che garantiscano la continuità della cura, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
3) interventi, programmati o di emergenza, di sollievo dal carico delle cure primarie in favore del caregiver familiare che fornisce assistenza o sostegno personale a un soggetto affetto da patologie croniche, attraverso il coordinamento con i servizi di assistenza domiciliare; la Regione e gli ambiti territoriali forniscono gli interventi di sollievo temporanei in regime domiciliare, diurno e residenziale attraverso enti qualificati liberamente scelti dal caregiver familiare;
f) sostiene, attraverso appositi bandi a favore degli enti del Terzo settore, progetti finalizzati all'attivazione di reti solidali e gruppi di auto mutuo aiuto destinati al caregiver familiare;
g) promuove lo sviluppo di sistemi di informazione e comunicazione basati sulle nuove tecnologie a supporto dell'attività del caregiver familiare e in favore dell'assistente familiare o di un parente se richiesto dal caregiver familiare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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