Legge Regionale
11 giugno 2026
, n. 13
Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura
(BURL n. 25 del 15 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-11;13
Art. 40
(Abrogazioni)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 25 maggio 2015, n. 15 (Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari);
b) legge regionale 5 agosto 2016, n. 20 (Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile);
c) legge regionale 22 febbraio 2017, n. 2 (Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia);
e) legge regionale 6 dicembre 2022, n. 25 (Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità);
f) articolo 29 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018);
g) articolo 31 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali);
h) articolo 4, comma 1, lettera w), della legge regionale 25 marzo 2021, n. 3 (Razionalizzazione e revisione delle norme di rendicontazione al Consiglio regionale);
i) articolo 20 della legge regionale 23 luglio 2024, n. 11 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024);
j) gli articoli 12 e 16 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 18 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni di cui al comma 1 , ivi compresi gli effetti finanziari e i rinvii alle leggi annuali di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari per la determinazione delle spese relative agli anni successivi al triennio di riferimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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