Legge Regionale
22 giugno 2026
, n. 15
Legge di semplificazione 2026
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-22;15
Art. 7
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 9/2005)
1. All'articolo 12 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. A partire dal 2027, entro l'ultimo giorno del mese di febbraio e con cadenza triennale gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, presentano alla Giunta regionale un elenco di tutte le spese in conto capitale necessarie e connesse con gli acquisti e le attività programmati nel triennio, nonché il rendiconto dei finanziamenti del triennio precedente.
3 ter. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi triennali in conto capitale per gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3.'.
3 ter. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi triennali in conto capitale per gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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