Legge Regionale
10 luglio 2026
, n. 18
Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)
(BURL n. 29, suppl. del 14 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-07-10;18
Art. 2
(Autorità competenti)
1. La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:
2. La Regione è, altresì, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B che risultano:
a) ricompresi in accordi di programma di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale);
b) sottoposti alla procedura di intesa Stato-Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);
3. La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:
4. Il comune sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è autorità competente all'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti individuati nell'allegato B, rispetto ai quali il comune è competente all'approvazione o all'autorizzazione, e, ove necessario, è autorità competente per le relative procedure di VIA.
5. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e il necessario supporto tecnico, nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni possono espletare i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA mediante le forme associative previste dalla normativa vigente ovvero tramite convenzione con la provincia territorialmente competente o con altro comune dotato di idonea struttura tecnica.
6. Sono di competenza regionale le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione ai progetti di infrastrutture lineari che interessano il territorio di due o più province.
7. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di due o più province, l'autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA è individuata nella provincia sul cui territorio il progetto da realizzare prevede la maggiore estensione areale degli interventi. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e fatte salve le modalità di svolgimento del procedimento di VIA di competenza non statale di cui alla presente legge, in caso di progetto sottoposto a VIA, l'autorità competente di cui al primo periodo assume il provvedimento ambientale ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) previa intesa con l'altra o le altre province interessate.
8. Per i progetti che comprendono più categorie progettuali, di cui all'allegato A o anche all'allegato B, afferenti a differenti autorità competenti, l'effettuazione delle relative procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA spetta:
9. Nel caso di opere o interventi caratterizzati secondo quanto previsto all'articolo 7 bis, comma 4 bis, del d.lgs. 152/2006, rientranti in parte nella competenza statale ed in parte in quella regionale, l'autorità competente, individuata ai sensi della presente legge, trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA nell'ambito della procedura di cui al comma 4 ter del medesimo articolo 7 bis, dandone, contestualmente, comunicazione al proponente.
10. La legge regionale che dispone il conferimento di competenze approvative o anche autorizzatorie relative ai progetti di cui alla presente legge deve fare riferimento anche alle corrispondenti competenze in materia di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Nel silenzio della legge, si applica il principio della corrispondenza fra competenze approvative o anche autorizzatorie e competenze in materia di VIA.
11. Le procedure di valutazione ambientale relative a modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati A e B già sottoposti a procedura di valutazione ambientale sono svolte dall'autorità competente all'effettuazione della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA per la categoria progettuale originaria, indipendentemente dalle soglie dimensionali delle modifiche stesse.
12. In caso di modifiche o estensioni di progetti, di cui al comma 11, già sottoposti a procedura di valutazione ambientale che comportino una diversa attribuzione di competenza approvativa o autorizzativa tra la Regione e la provincia, si applica il principio della corrispondenza fra competenze approvative o anche autorizzatorie e competenze in materia di VIA di cui al comma 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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