Legge Regionale
10 luglio 2026
, n. 18
Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)
(BURL n. 29, suppl. del 14 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-07-10;18
Art. 3
(Norme generali di organizzazione)
1. La Giunta regionale disciplina, con regolamento, le modalità di attuazione e di applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, vincolanti per le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2. Per la disciplina regolamentare di cui al comma 2è acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) in relazione alle attività di competenza.
2. La Giunta regionale istituisce, con il regolamento di cui al comma 1, la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata 'Commissione', e ne definisce composizione, compiti e tempi delle relative attività. Fanno parte della Commissione rappresentanti delle direzioni regionali interessate, di ARPA, nonché di altre aziende ed enti del sistema regionale territorialmente competenti ed interessati, di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007).
3. La Commissione può avvalersi, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), di esperti in materie progettuali ambientali, economiche e giuridiche nominati dalla Giunta regionale e scelti tra liberi professionisti e dipendenti di pubbliche amministrazioni. La deliberazione di conferimento dell'incarico è corredata da idoneo curriculum professionale opportunamente documentato. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo indica il numero degli esperti, entro un massimo di dieci, la durata dell'incarico e le modalità di avvalimento. Agli esperti di cui al presente comma spetta, nel rispetto della normativa vigente, un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
4. La Commissione assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione, in quanto autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, con specifico riferimento alle seguenti attività:
a) formulazione di pareri tecnico-istruttori nell'ambito delle procedure di VIA di cui all'articolo 4;
5. La Commissione, su richiesta dell'autorità competente di cui al comma 4, assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione, con specifico riferimento alle seguenti attività:
a) formulazione di pareri tecnico-istruttori nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 7;
c) verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA compreso nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 oppure nell'ambito di procedure di competenza statale e nell'ambito dell'attuazione del piano di monitoraggio ambientale elaborato ai sensi dell'articolo 12;
6. L'autorità competente regionale in materia di VIA può richiedere contributi tecnici alle strutture dell'amministrazione della stessa autorità competente e agli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 per le attività di cui:
7. Le autorità diverse dalla Regione, competenti in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, possono avvalersi del contributo tecnico-scientifico di ARPA per l'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione alle attività di competenza, come elencate alle lettere a) e b) del comma 4 e alle lettere a) e c) del comma 5 secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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