Legge Regionale
10 luglio 2026
, n. 18
Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)
(BURL n. 29, suppl. del 14 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-07-10;18
Art. 4
(Procedura di VIA)
1. La procedura di VIA è svolta dall'autorità competente secondo le modalità previste dall'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 10. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e per le opere oggetto di altre discipline speciali ai sensi della normativa statale, la procedura di VIA, di competenza non statale, è svolta nell'ambito degli specifici procedimenti previsti dalle norme di settore.
2. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio, da parte dell'autorità competente, del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi degli articoli 23 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, allegando un elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, nonché la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per la conseguente pubblicazione della documentazione, a cura dell'autorità competente, sul sito web di cui all'articolo 11 della presente legge, e contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Le pubblicazioni di cui all'articolo 24 e all'articolo 27 bis, comma 4, del d.lgs. 152/2006, sono integrate con un esplicito riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, ivi comprese la richiesta di variazione dello strumento urbanistico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e di cui all'articolo 97 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché la procedura di valutazione ambientale strategica, ove necessarie alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto.
3. Nelle procedure di VIA per categorie progettuali la cui realizzazione comporta sviluppo o anche riassetto di zone industriali o di aree urbane soggette a pianificazione attuativa, tra gli atti di cui al comma 2, da acquisirsi nell'ambito della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, deve essere ricompresa almeno l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo di cui alla l.r. 12/2005, qualora lo stesso corrisponda all'intero intervento sottoposto a VIA.
4. Per l'esame degli interessi pubblici e privati coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e per l'acquisizione dei titoli autorizzatori e approvativi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, l'amministrazione procedente di cui all'articolo 10, comma 1, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del d.lgs. 152/2006, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, alla quale sono convocati tutte le amministrazioni e gli enti competenti o comunque potenzialmente interessati per il rilascio di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di cui alla legge 241/1990, relativi all'intervento in progetto, ivi compresi quelli preposti al rilascio di pareri endoprocedimentali previsti dalle norme di settore, da acquisirsi da parte della relativa autorità competente per la VIA, ai fini del rilascio del titolo abilitativo di competenza.
5. La conferenza di servizi è convocata, ai sensi del comma 4, per l'esame del progetto e per l'eventuale richiesta di integrazioni anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e dalle amministrazioni competenti al loro rilascio. Ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto, le riunioni della conferenza di servizi si svolgono secondo quanto previsto all'articolo 27 bis, commi 7, 7 bis e 7 ter, del d.lgs. 152/2006; l'esito della conferenza è riportato nel verbale ai fini della successiva adozione, da parte dell'amministrazione procedente, della determinazione motivata di conclusione della conferenza, quale provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento.
6. Nel provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 2, sono ricompresi, oltre al provvedimento di valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, anche di competenza statale, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 4, fermo restando che non si applicano le specifiche procedure previste dalla normativa di settore per il rilascio dei corrispondenti titoli abilitativi.
7. Quando l'intervento proposto ricade su aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è convocata alla conferenza di servizi di cui al comma 4 anche la competente Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, ovvero, quando l'intervento interessa il territorio di competenza di più Soprintendenze, sono convocati i competenti uffici del Ministero della Cultura.
8. L'autorità competente di cui all'articolo 2 può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, ai sensi dell'articolo 24 bis del d.lgs. 152/2006, con oneri a carico del proponente. La documentazione inerente all'inchiesta medesima viene pubblicata sul portale del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA). Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, disciplina, in particolare, le modalità di svolgimento e di partecipazione, nonché i relativi oneri, riguardo all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24 bis del d.lgs. 152/2006.
9. Il proponente ha facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA ai fini della realizzazione delle opere; in caso di esercizio di tale facoltà, l'istanza è presentata, corredata dalla relazione esplicativa, secondo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 25 del d.lgs. 152/2006, all'autorità competente per la VIA come individuata ai sensi della presente legge. La relazione esplicativa, aggiornata a corredo dell'istanza di proroga, dà atto, oltre che del contesto ambientale e delle eventuali modifiche anche progettuali intervenute, dell'ottemperanza, al momento della richiesta di proroga, delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, rispetto allo stato di attuazione del progetto.
10. Le procedure per la concessione della proroga previste al comma 9 si applicano anche ai provvedimenti di VIA rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).
11. Successivamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, eventuali volture dei singoli titoli abilitativi vanno richieste alle rispettive amministrazioni competenti per materia al rinnovo, al riesame, al controllo e alla sanzione di cui all'articolo 27 bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, dandone comunicazione all'autorità competente per la VIA, in tal modo soddisfacendo le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto ai sensi del comma 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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