Legge Regionale
10 luglio 2026
, n. 18
Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)
(BURL n. 29, suppl. del 14 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-07-10;18
Art. 5
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico)
1. La fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso studio, nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'articolo 26 bis del d.lgs. 152/2006, è svolta dall'autorità competente di cui all'articolo 2 della presente legge e si intende formalmente avviata con la pubblicazione, da parte della stessa autorità, sul portale SILVIA, della documentazione allo scopo trasmessa dal proponente e con la contestuale indizione della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 26 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 152/2006.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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