Legge Regionale 10 luglio 2026 , n. 18

Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)

(BURL n. 29, suppl. del 14 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-07-10;18

Art. 8
(Procedura di valutazione preliminare)
1. La valutazione preliminare per l'individuazione della eventuale procedura da effettuare, ove richiesta dal proponente, secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 9 e 9 bis, del d.lgs. 152/2006, è svolta dalla struttura dell'autorità competente individuata ai sensi degli articoli 2 e 10, comma 5, con riferimento a progetti già autorizzati e oggetto di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici, e si intende formalmente avviata con la pubblicazione, da parte della stessa autorità, sul portale SILVIA, della documentazione allo scopo trasmessa dal proponente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La procedura di valutazione preliminare di cui al comma 1 lascia impregiudicate le valutazioni dell'autorità competente per la valutazione di incidenza (VIncA), ove necessarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
NOTE:
1. Vedi errata corrige in BURL 15 luglio 2026, n. 29, suppl.. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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