Legge Regionale
10 luglio 2026
, n. 18
Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)
(BURL n. 29, suppl. del 14 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-07-10;18
Art. 9
(Oneri istruttori)
1. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, da parte dell'autorità competente, il soggetto che propone l'opera e che richiede l'espletamento delle procedure di valutazione ambientale versa a favore della stessa autorità competente, in relazione al servizio amministrativo reso, una somma pari:
a) all'1 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 41 del d.lgs. 36/2023, per le istruttorie di VIA;
b) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell'allegato IV bis (Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA;
c) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell'allegato IV bis (Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, per l'espletamento della fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 21 del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 6 della presente legge, e per l'espletamento della fase facoltativa preliminare al provvedimento autorizzatorio unico, di cui all'articolo 26 bis del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 5 della presente legge;
d) a 500,00 euro per l'espletamento delle procedure di valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 9 bis, del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 8 della presente legge;
e) al 25 per cento di quanto già versato per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e per quella di VIA originaria, in caso di proroghe ai sensi degli articoli 19, comma 10, e 25, comma 5, del d.lgs. 152/2006.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 3 stabilisce:
3. Gli oneri istruttori di cui al comma 1 sono dovuti anche nei casi di riedizione del procedimento di cui all'articolo 28, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e nei casi di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 29, comma 3, dello stesso d.lgs. 152/2006.
4. Gli oneri istruttori di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono ripetibili decorso il termine previsto per la fase di verifica della completezza documentale di cui al comma 2 dell'articolo 19 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, in caso di successivo ritiro della domanda da parte del proponente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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