Legge Regionale
10 luglio 2026
, n. 18
Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)
(BURL n. 29, suppl. del 14 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-07-10;18
Art. 10
(Norme per la semplificazione dei procedimenti)
1. Le autorità competenti di cui all'articolo 2 sono amministrazioni procedenti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990; il procedimento di VIA si svolge con le modalità di cui allo stesso articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della presente legge.
2. Per i progetti assoggettati a VIA di competenza della Regione ai sensi della presente legge che richiedano l'indizione della conferenza di servizi, il rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA.
3. Nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, verificano, preventivamente all'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, l'eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto e, nel caso, ne danno tempestiva comunicazione all'autorità competente per la VIA, che comunica al proponente gli esiti della procedura di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990 e ne informa le altre amministrazioni interessate dal progetto. L'amministrazione procedente, nel caso l'autorità competente al rilascio degli atti di assenso, comunque denominati, di cui al primo periodo, a seguito delle osservazioni presentate dal proponente, ritenga superati i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, indice la conferenza di servizi nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 4, comma 4.
4. Qualora, in sede di conferenza di servizi, emergano, in base alla normativa vigente, posizioni ritenute non superabili dovute alla sussistenza di motivi ostativi al rilascio di una o più autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio del progetto, non già rilevati ai sensi del comma 3, il verbale della conferenza produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990.
5. La verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi degli articoli 19 e 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006 relativamente a progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è svolta dalla struttura regionale competente all'adozione dell'atto, comunque denominato, di autorizzazione, approvazione, parere, nulla osta, assenso, concertazione o intesa. Le autorità di cui all'articolo 2 diverse dalla Regione applicano la semplificazione procedurale prevista al primo periodo, ferma restando la loro autonomia organizzativa e il rispetto delle disposizioni europee e statali, in particolare in tema di accesso, partecipazione e trasparenza.
6. Nel procedimento finalizzato all'approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 19/2019, che prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e la successiva realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui all'allegato B, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell'ambito di quello per la verifica di assoggettabilità a VAS. A tal fine, il soggetto proponente, a integrazione della documentazione di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, deposita lo studio preliminare ambientale necessario per le relative determinazioni dell'autorità competente alla VIA, che sono acquisite dall'autorità competente alla VAS. Per quanto concerne i progetti, nell'ambito delle istanze per l'avvio della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, nonché dell'informazione al pubblico prevista per la VAS, deve darsi conto di detta integrazione procedurale e deve essere garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari.
7. In sede di VAS, l'autorità procedente può individuare i progetti di cui all'allegato B, previsti dal piano o dal programma, che, per natura, dimensione e localizzazione, ritiene di valutare in modo coordinato, per individuarne gli impatti cumulativi; in tal caso, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la relativa istruttoria sono effettuate in sede di VAS ovvero di verifica di assoggettabilità a VAS da parte dell'autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, garantendo adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari; l'individuazione dei progetti avviene sulla base di un elaborato contenente le informazioni sulle caratteristiche dei progetti medesimi e dei probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato IV bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.
8. Qualora l'autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VIA e l'autorità competente VAS non appartengano alla stessa amministrazione, le integrazioni procedurali di cui ai commi 6 e 7 possono essere svolte previo accordo tra le stesse autorità. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle integrazioni procedurali di cui ai commi 6 e 7 nei casi in cui la Regione risulti autorità competente in almeno una delle procedure di cui al primo periodo.
9. Ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006, la Regione definisce, con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, criteri, modalità e metodologie di valutazione unitaria ed uniforme su tutto il territorio regionale per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA. Con il medesimo regolamento la Regione può stabilire, altresì, regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, nonché per le altre previsioni del secondo periodo dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006.
10. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997è ricompresa nell'ambito delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. Le analisi inerenti alla valutazione di incidenza sono effettuate dal settore competente per Rete Natura 2000 appartenente all'amministrazione competente per la VIA, acquisito il parere dell'ente gestore. Per i progetti od opere sottoposti a verifica di VIA e a VIA, l'esito della valutazione sull'incidenza significativa dell'intervento sul sito (screening di incidenza) deve intervenire entro il termine per l'eventuale richiesta al proponente di chiarimenti e integrazioni di cui agli articoli 19, comma 6, e 27 bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006.
11. Qualora il progetto sottoposto a VIA di competenza non statale preveda la gestione di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006 oppure escluse dal campo di applicazione della Parte IV del d.lgs. 152/2006 ai sensi dell'articolo 185 del decreto medesimo, la verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi articoli è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA. Resta impregiudicata, per l'autorità competente di cui all'articolo 2 della presente legge, la facoltà di richiedere ad ARPA di effettuare le dovute verifiche ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
12. Per le categorie progettuali la cui realizzazione comporti sviluppo o anche riassetto di zone industriali o di aree urbane assoggettate a VIA non statale, il proponente, in fase di elaborazione dello studio di impatto ambientale, può presentare un piano di gestione delle terre e rocce da scavo redatto sulla base del relativo livello di progettazione. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, sono definiti i contenuti minimi del piano di gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di consentire una compiuta valutazione degli impatti ambientali del progetto. Il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 120/2017, elaborato in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, è redatto in coerenza con le previsioni del piano di gestione delle terre e rocce da scavo ed è trasmesso, per valutazione, all'autorità competente VIA ai sensi della presente legge.
13. Impregiudicato quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006, per opere e interventi già sottoposti a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, le procedure di cui agli articoli 19 e 27 bis dello stesso decreto e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, e all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, della presente legge non si applicano nei casi di mero rinnovo di concessioni e autorizzazioni che non prevedono, anche alternativamente:
a) la realizzazione di progetti, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs.152/2006, che potrebbero determinare nuovi e significativi impatti ambientali;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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