Legge Regionale
10 luglio 2026
, n. 18
Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)
(BURL n. 29, suppl. del 14 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-07-10;18
Art. 12
(Monitoraggio)
1. Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, come previsto dall'articolo 28, comma 7 bis, del d.lgs. 152/2006.
2. Per particolari situazioni ambientali o territoriali o per determinate tipologie progettuali, nel provvedimento di valutazione ambientale, l'autorità competente può prevedere l'istituzione di un osservatorio ambientale, con lo scopo di verificare l'ottemperanza del progetto alle condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio ambientale. L'osservatorio è composto dal responsabile della struttura organizzativa competente per la VIA o per la verifica di assoggettabilità a VIA o da altro componente della stessa struttura dallo stesso individuato, che lo presiede, e dai rappresentanti degli enti territoriali interessati coinvolti nella fase di valutazione ambientale del progetto. Il proponente partecipa all'osservatorio senza diritto di voto. Le attività di supporto tecnico all'osservatorio regionale sono garantite da ARPA; resta ferma la facoltà di convenzionamento, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, secondo periodo, della l.r. 16/1999, in caso di istituzione di un osservatorio provinciale. Possono essere invitati all'osservatorio, in qualità di uditori, i rappresentanti di associazioni portatrici di interessi che ne facciano richiesta, al fine di essere informati sulle attività, sulle verifiche e sulle valutazioni di competenza dell'osservatorio. I dati ambientali, in forma aggregata di sintesi e in formato aperto (open data), relativi all'applicazione, da parte del soggetto proponente, del piano di monitoraggio valutato dall'osservatorio sono pubblicati su apposito sito internet. Al fine di garantire la massima trasparenza e accessibilità delle informazioni ambientali, l'autorità competente favorisce la pubblicazione dei dati ambientali di cui al precedente periodo. Gli oneri per il funzionamento dell'osservatorio sono a carico del soggetto proponente.
3. La Giunta regionale delibera:
a) i criteri generali per la redazione dei piani di monitoraggio ambientale, a cura del soggetto proponente, e per la loro valutazione, sentita ARPA;
b) le modalità per la quantificazione e la corresponsione degli oneri a carico del proponente, per la ricostituzione o nuova istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e i tempi delle attività degli osservatori regionali, ivi compresi eventuali compensi a favore dei relativi componenti, ove dovuti ai sensi della normativa vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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