Legge Regionale 10 luglio 2026 , n. 18

Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)

(BURL n. 29, suppl. del 14 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-07-10;18

Art. 13
(Controllo e sanzioni)
1. All'autorità competente per la VIA ai sensi della presente legge spetta, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 152/2006, l'accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai relativi progetti, di cui all'articolo 1, comma 1, realizzati senza la previa sottoposizione a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o a procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 oppure a procedimento di VIA, nonché a quelli realizzati in difformità rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA.
2. A seguito dell'accertamento di cui al comma 1, l'autorità competente individuata dalla presente legge applica i disposti di cui agli articoli 19 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, e di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, della presente legge.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di determinazione delle sanzioni previste all'articolo 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006 nei casi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e delle disposizioni dell'articolo 29, commi da 4 a 8, del d.lgs. 152/2006.
4. I proventi regionali derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dall'ente di appartenenza dell'autorità competente per la VIA e sono destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale e alle attività per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. Una quota non inferiore al 15 per cento dei proventi di cui al primo periodo può essere destinata al finanziamento di interventi di ripristino e rafforzamento ambientale nei territori interessati, ulteriori rispetto a quelli già a carico del responsabile della violazione.
NOTE:
1. Vedi errata corrige in BURL 15 luglio 2026, n. 29, suppl.. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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