Legge Regionale 10 luglio 2026 , n. 18

Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)

(BURL n. 29, suppl. del 14 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-07-10;18

Art. 14
(Disciplina dell'esercizio delle funzioni conferite ai comuni e alle province)
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge i comuni e le province utilizzano il portale SILVIA.
2. Anche al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite, la Regione esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento. In particolare, la Regione garantisce il coordinamento e il supporto tecnico-amministrativo ai comuni e alle province attraverso:
a) un tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle funzioni e attività conferite in materia di valutazioni ambientali;
b) l'attività specifica di formazione e di scambio di esperienze e buone pratiche;
c) la messa a disposizione del portale SILVIA di cui all'articolo 4, comma 8, tramite il quale monitorare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.
3. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la Regione vigila affinché i comuni e le province ottemperino alla regolare applicazione di quanto previsto dalla presente legge.
4. In caso di accertate, procrastinate e gravi inadempienze dei comuni o delle province nell'esercizio delle funzioni conferite, di cui alla presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere, secondo la disciplina di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
NOTE:
1. Vedi errata corrige in BURL 15 luglio 2026, n. 29, suppl.. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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