Legge Regionale
10 luglio 2026
, n. 18
Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)
(BURL n. 29, suppl. del 14 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-07-10;18
Art. 15
(Espressione del parere regionale nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale)
1. L'espressione del parere della Regione, nell'ambito delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale per i progetti da realizzare sul territorio lombardo, è formalizzata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto dei termini previsti agli articoli 19, 24 e 27 del d.lgs. 152/2006.
2. Per i progetti di opere che richiedono l'intesa di cui al d.p.r. 383/1994, il parere sui progetti in VIA in sede statale di cui al comma 1, ove previsto, costituisce manifestazione della volontà regionale sull'intesa di cui al medesimo decreto.
3. Per i progetti di opere ferroviarie di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente 'Ferrovie dello Stato'), il parere sui progetti in VIA in sede statale di cui al comma 1, ove previsto, tiene luogo della verifica di conformità di cui all'articolo 25, secondo comma, della medesima legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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