Legge Regionale
10 luglio 2026
, n. 18
Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)
(BURL n. 29, suppl. del 14 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-07-10;18
Art. 16
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dai costi di gestione del portale SILVIA, di cui all'articolo 11, stimate in euro 91.135,00 per ciascun anno del biennio 2026-2027, si provvede con le risorse stanziate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese corrente', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.
2. Alle spese di cui all'articolo 3, comma 3, stimate in euro 5.000,00 annui per ciascun anno del biennio 2026-2027, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.
3. Dall'annualità di bilancio 2026, le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui all'articolo 9, posti a carico dei proponenti per le procedure di competenza regionale, stimate in euro 60.000,00 annui, sono introitate al Titolo 3 'Entrate extratributarie', tipologia 30500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2026 e concorrono alle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, al monitoraggio e al controllo, relativi alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge di cui alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026 e successivi.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13, comma 4, e di competenza della Regione, stimati in euro 70.000,00 annui, sono introitati al Titolo 3 'Entrate extratributarie', tipologia 30500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2026 e successivi e destinati, nel rispetto dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 9.2.8 dell'Allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) allo stesso decreto legislativo, alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026 e successivi per attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio nonché per attività volte alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA e in quelli di verifica di assoggettabilità a VIA e per il finanziamento di eventuali interventi di ripristino e rafforzamento ambientale nei territori interessati, ulteriori rispetto a quelli già a carico del responsabile della violazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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