Legge Regionale 10 luglio 2026 , n. 18

Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)

(BURL n. 29, suppl. del 14 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-07-10;18

Art. 18
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle istanze depositate dopo l'entrata in vigore della stessa legge.
2. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento regionale 25 marzo 2020, n. 2 (Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011), in quanto compatibili.
3. La Giunta regionale adotta:
a) il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le deliberazioni di cui agli articoli 10, comma 8, 12, comma 3, e 13, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
1. Vedi errata corrige in BURL 15 luglio 2026, n. 29, suppl.. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi