Legge Regionale
1 ottobre 2026
, n. 23
Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'obesità
(BURL n. 41, suppl. del 05 Ottobre 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-10-01;23
Art. 2
(Tavolo regionale permanente sull'obesità)
1. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce il Tavolo regionale permanente sull'obesità con funzioni consultive e di supporto alla programmazione sanitaria in materia. Il Tavolo è composto da:
2. Il Tavolo può cooptare, anche temporaneamente, altri componenti. La partecipazione è a titolo gratuito. Il Tavolo si confronta periodicamente con i tavoli tecnici e/o gli organismi istituiti dalla direzione generale Welfare su tematiche collegate o affini, come la rete diabetologica regionale. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:
a) analizza e rileva i bisogni clinici, organizzativi e sociali del territorio regionale legati alla gestione dell'obesità;
b) esprime pareri sui programmi regionali di prevenzione e cura, propone l'aggiornamento delle linee guida e dei percorsi preventivi, diagnostico-terapeutici assistenziali (PPDTA) sull'obesità, e ne monitora l'implementazione;
d) promuove la realizzazione, da parte degli assessorati competenti, di piani di formazione, sensibilizzazione e diffusione delle informazioni rivolte alla popolazione, agli operatori sanitari e agli attori del territorio e ne verifica la coerenza con i principi e gli indirizzi contenuti nella normativa nazionale e regionale;
e) favorisce la condivisione di buone pratiche e stimola la creazione di reti clinico-assistenziali e registri regionali della patologia;
f) promuove, in occasione della giornata mondiale dell'obesità, d'intesa con gli assessorati competenti, la realizzazione di attività di sensibilizzazione della popolazione con particolare attenzione alle categorie più esposte al rischio obesità. Inoltre, si impegna affinché la Giunta regionale dia risalto alle attività regionali promosse da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4 sui propri canali di divulgazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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