Legge Regionale 1 ottobre 2026 , n. 23

Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'obesità

(BURL n. 41, suppl. del 05 Ottobre 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-10-01;23

Art. 6
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni previste per migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita individuali e sociali dei pazienti affetti da obesità. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge che documenta e descrive:
a) l'evoluzione dei bisogni clinici e sociali e le problematiche connesse per ciascun territorio rilevati dal Tavolo regionale permanente sull'obesità e tramite la rete regionale dell'obesità;
b) il totale dei pazienti inseriti in PPDTA in ogni territorio rispetto alla domanda di cura;
c) lo stato di organizzazione della rete regionale dell'obesità e il livello di omogeneità raggiunto sul territorio regionale nell'applicazione dei percorsi di cura;
d) le collaborazioni attivate per rafforzare l'offerta di servizi sanitari e il tipo di servizi erogati in ogni territorio;
e) le attività condotte per sensibilizzare e informare cittadini e operatori e i destinatari raggiunti dalle campagne di prevenzione realizzate in ambito scolastico, lavorativo e comunitario;
f) le risorse utilizzate e le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
g) i benefici generati dalla riorganizzazione del percorso complessivo del paziente affetto da obesità in termini di presa in carico e omogeneità dei servizi.
2. I soggetti attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborati per le attività valutative previste dalla presente legge.
4. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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